Attuazione dell’art. 37, comma 6-bis, del Regolamento della Festa dei Gigli concernente il deposito cauzionale delle Figure della Festa
Con deliberazione adottata nella seduta del 10 luglio 2026, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli di Nola ha approvato la disciplina di attuazione dell’articolo 37, comma 6-bis, del Regolamento della Festa dei Gigli concernente il deposito cauzionale delle Figure della Festa.
Il presente estratto è pubblicato al fine di assicurare la più ampia conoscibilità degli obblighi posti a carico delle Figure della Festa.
1. Soggetti obbligati
Sono tenuti alla costituzione del deposito cauzionale tutti i soggetti che assumono l’incarico di Figura della Festa ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento della Festa dei Gigli.
2. Importo del deposito cauzionale
| Il deposito cauzionale è determinato nei seguenti importi: Figura della Festa | Deposito cauzionale |
| Paranza | € 5.000,00 |
| Fanfara | € 2.000,00 |
| Cantante | € 2.000,00 |
| Bottega Artigiana | € 3.000,00 |
3. Modalità di versamento
Il deposito cauzionale deve essere costituito mediante bonifico bancario sul conto intestato alla:
Fondazione Festa dei Gigli di Nola
IBAN: IT05 X050 3440 0200 0000 0025 278
Causale: Deposito cauzionale art. 37, comma 6-bis – [Figura della Festa] – [Denominazione Giglio/Barca] – [Edizione della Festa].
Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo:
- prima rata (50%): contestualmente alla sottoscrizione dell’Atto d’obbligo previsto dall’articolo 37 del Regolamento;
- seconda rata (50%): entro novanta giorni dalla sottoscrizione del medesimo Atto d’obbligo.
La ricevuta del bonifico costituisce documentazione da allegare all’Atto d’obbligo ovvero da trasmettere alla Fondazione per l’acquisizione agli atti.
4. Durata del deposito
Il deposito cauzionale rimane vincolato per un periodo di quindici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Atto d’obbligo.
In assenza di procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del Titolo XII del Regolamento, il deposito è restituito entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine.
Qualora, entro tale periodo, sia stato avviato un procedimento sanzionatorio, il deposito rimane vincolato sino alla definizione del procedimento e all’integrale adempimento delle eventuali obbligazioni derivanti dal medesimo.
5. Mancata costituzione del deposito
La mancata costituzione del deposito cauzionale impedisce la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo previsto dall’articolo 37 del Regolamento e, conseguentemente, l’assunzione dell’incarico di Figura della Festa.
6. Utilizzo del deposito
La Fondazione provvede all’utilizzo del deposito cauzionale nei casi previsti dal Regolamento della Festa dei Gigli.
Qualora l’importo del deposito risulti insufficiente rispetto alle somme dovute, resta ferma l’applicazione dell’articolo 49 del Regolamento.
7. Reintegrazione del deposito
Qualora il deposito cauzionale sia utilizzato, anche solo parzialmente, la Figura della Festa è tenuta a reintegrare integralmente la somma mancante entro quindici giorni dalla richiesta della Fondazione.
Il mancato reintegro costituisce inadempimento dell’Atto d’obbligo.
8. Entrata in vigore
La disciplina del deposito cauzionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale della Fondazione.
Per ogni ulteriore aspetto non espressamente riportato nel presente estratto restano ferme le disposizioni contenute nel Regolamento della Festa dei Gigli, nell’Atto d’obbligo e nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione di attuazione dell’articolo 37, comma 6-bis.
Il presente estratto ha esclusivamente finalità di pubblicità e di informazione e non sostituisce la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che costituisce l’atto ufficiale di riferimento.
Fondazione Festa dei Gigli
Il Presidente
Dott. Giovanni Ruggiero